Il decreto attuativo dell’iperammortamento 2026 – 2028
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Il decreto attuativo dell’iperammortamento 2026 – 2028

16 Gennaio 2026

Il decreto attuativo dell’iperammortamento 2026–2028: cosa prevede e come funziona il nuovo incentivo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto che definisce nel dettaglio le modalità operative del nuovo iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali, valido per il periodo 2026–2028.

La misura introduce un nuovo quadro di riferimento per gli incentivi Industria 4.0, andando a sostituire i precedenti programmi Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Dopo l’approvazione congiunta del MEF, il testo dovrà passare al controllo della Corte dei Conti prima dell’emanazione definitiva.

Il decreto attuativo trova il proprio fondamento nel comma 433 della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025), che demanda proprio a questo provvedimento la definizione delle procedure di accesso all’agevolazione, delle modalità di comunicazione, delle certificazioni richieste e della documentazione necessaria a dimostrare il diritto al beneficio.

Periodo di validità e rilevanza delle date

L’incentivo ha una durata complessiva di due anni e nove mesi, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, senza finestre annuali di chiusura e senza meccanismi di prenotazione per le consegne successive.

Uno dei punti più dibattuti riguardava l’individuazione della data rilevante per l’accesso al beneficio: avvio dell’ordine o consegna del bene. Il decreto chiarisce che il riferimento è quello previsto dall’articolo 109 del TUIR, secondo cui, per i beni mobili, conta la data di consegna o spedizione (e non quella dell’ordine), mentre per immobili e aziende rileva la data di stipula dell’atto o quella in cui si produce l’effetto traslativo della proprietà.

La nozione di “Made in EU”: cosa significa davvero

Il nuovo iperammortamento si applica esclusivamente a investimenti in beni realizzati all’interno dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo. Il decreto entra nel dettaglio chiarendo i criteri per stabilire quando un bene può essere considerato effettivamente “Made in EU”, distinguendo tra beni materiali, software e impianti per le fonti rinnovabili.

Beni strumentali materiali (macchinari e FER)

Rientrano nell’agevolazione:

  • i beni materiali funzionali alla trasformazione digitale;
  • i beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo.

Per questi beni è necessario disporre:

  • di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, oppure
  • di una dichiarazione del produttore che attesti che il bene è stato interamente ottenuto o ha subito l’ultima trasformazione sostanziale all’interno dell’UE o dello SEE, secondo i criteri del Regolamento UE n. 952/2013.

Focus fotovoltaico: restano i vincoli sui moduli

Per gli impianti fotovoltaici, l’agevolazione resta limitata ai moduli rientranti nelle categorie b) e c) del DL 181/2023:

  • moduli con celle prodotte nell’UE e rendimento minimo del 23,5%;
  • moduli con celle bifacciali a eterogiunzione o tandem, sempre prodotte nell’UE, con efficienza almeno del 24%.

Tali moduli devono essere inseriti nell’elenco ufficiale ENEA.

Beni immateriali (software)

Per i software, il decreto richiede una dichiarazione del produttore o del licenziante che attesti:

  • il luogo in cui è stato svolto lo sviluppo sostanziale (architettura, codice, testing e debugging);
  • che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo sia riconducibile a soggetti stabilmente operanti nell’UE o nello SEE;
  • l’elenco degli eventuali componenti open source, che non incidono sulla determinazione dell’origine.

Tutti questi requisiti devono essere soddisfatti congiuntamente.

Le comunicazioni obbligatorie per accedere al beneficio

Il percorso di accesso all’agevolazione prevede tre comunicazioni distinte:

  1. Comunicazione preventiva, con l’indicazione degli investimenti programmati, della loro tipologia e dell’importo complessivo per ciascuna unità produttiva;
  2. Comunicazione di conferma, da inviare entro 60 giorni dalla ricevuta del GSE, attestando il pagamento di almeno il 20% del valore dell’investimento;
  3. Comunicazione di completamento, da trasmettere al termine degli investimenti e comunque non oltre il 15 novembre 2028, comprensiva di perizie, attestazioni e certificazioni.

Al termine dell’iter, il GSE verifica la completezza formale della documentazione e comunica l’esito entro dieci giorni.

Perizia tecnica e certificazioni richieste

L’accesso all’incentivo richiede una perizia tecnica asseverata che dimostri:

  • la conformità dei beni ai requisiti tecnologici degli allegati IV e V;
  • l’avvenuta interconnessione ai sistemi aziendali;
  • per le FER, il rispetto delle condizioni di autoproduzione e autoconsumo.

La perizia può essere redatta esclusivamente da ingegneri o periti industriali iscritti agli albi, da enti di certificazione accreditati o, per il settore agricolo, anche da professionisti specifici (agronomi, forestali, periti agrari laureati), tutti dotati di adeguata copertura assicurativa.

Per i beni con costo unitario non superiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante.

È inoltre obbligatoria una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale o società di revisione iscritti al registro, che attesti la corretta imputazione delle spese.

Investimenti in energie rinnovabili: cosa è ammesso

Il decreto disciplina in modo puntuale gli investimenti per l’autoproduzione di energia, includendo:

  • gruppi di generazione;
  • sistemi di accumulo;
  • trasformatori e misuratori;
  • impianti per la produzione di calore di processo;
  • servizi ausiliari e sistemi di stoccaggio.

Il dimensionamento degli impianti di autoconsumo non può superare il 105% del fabbisogno energetico medio annuo della struttura produttiva, calcolato sui consumi dell’anno precedente al 1° gennaio 2026.

Sono inoltre stabiliti massimali di costo per kW o kWh, differenziati per tecnologia (fotovoltaico, eolico, pompe di calore, accumulo).

Controlli, conservazione documentale e sanzioni

Il GSE è responsabile delle verifiche tecniche e documentali. Le imprese sono tenute a conservare tutta la documentazione fino al decimo anno successivo al completamento dell’investimento.

In caso di irregolarità, dichiarazioni non veritiere o mancata conservazione dei documenti, è prevista la decadenza dal beneficio e l’avvio delle procedure di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, con applicazione di interessi e sanzioni.

Conclusione

Il nuovo iperammortamento 2026–2028 rappresenta una misura strutturata e vantaggiosa per le imprese che vogliono investire in tecnologie avanzate, digitalizzazione e sostenibilità. Per cogliere appieno le opportunità offerte dalla misura è fondamentale affidarsi a professionisti in grado di seguire l’impresa in ogni fase.

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